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Devianza minorile
di Francesca Romana
Arciuli
Negli ultimi tempi il fenomeno della
devianza minorile ha determinato un crescente
allarme sociale per le dimensioni che ha assunto sia
sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo
quantitativo.
Da un canto, infatti, le condotte devianti
divengono sempre più gravi concretizzandosi in reati
che ledono interessi di particolare rilevanza (la
vita, l’integrità morale e psichica, la dignità,
l’onore) o in comportamenti autolesionisti che
rischiano di compromettere irreversibilmente chi li
compie (uso di sostanze stupefacenti, prostituzione
etc.); dall’altro, la devianza non è più esclusivo
appannaggio di alcune sottoculture, così come
generalmente avveniva in passato, ma si estende a
tutti gli ambiti sociali, anche a quelle “classi
medie” che teoricamente sarebbero portatrici dei
valori dominanti.
Da questa premessa è nata l’esigenza di
affrontare il problema sotto i suoi molteplici
aspetti, analizzandone le cause principali, cercando
di ipotizzare le forme di prevenzione e dedicando,
poi, ampio spazio agli strumenti offerti
dall’ordinamento giuridico senza dimenticare che,
attesa la minore età dei soggetti deviati, è sempre
necessario porre l’attenzione sulla loro
rieducazione e su di un corretto inserimento degli
stessi nella società, al contempo ricordando, però,
che le vittime devono sempre essere tutelate.
Da ciò deriva che la devianza minorile non
può riguardare il diritto solo in modo marginale, né
limitatamente alla responsabilità penale degli
autori dei fatti illeciti, ma investe anche la
responsabilità di tutti quei soggetti tenuti alla
cura ed all’educazione dei minorenni stessi.
Questa considerazione e l’auspicio che
l’attribuzione delle responsabilità possa almeno
arginare il fenomeno della devianza, ha indotto a
dare particolare risalto a tale aspetto sia in sede
civile, sia in sede penale, senza tralasciare i
riferimenti alla competenza amministrativa del
Tribunale per i minorenni.
Anche al bullismo è stato dato ampio
spazio in considerazione dell’espansione che il
fenomeno ha conosciuto recentemente, sebbene sia
importante sottolineare che questo rientra
nell’ambito della devianza minorile di cui
rappresenta una forma, anche se con delle specifiche
peculiarità, come di seguito vedremo.
La necessità di risolvere o quanto meno
contenere il problema, sta determinando le
istituzioni a cercare degli utili rimedi e strumenti
di tutela, ulteriori rispetto a quelli già offerti
dall’ordinamento. Sul punto preme osservare che una
legislazione ad hoc, riguardante in maniera
esclusiva il fenomeno del bullismo potrebbe essere
molto meno efficace di quanto, di primo acchito, si
sia indotti ad immaginare. Tanto sembra di poter
sostenere per due ordini di motivi.
In primo luogo, va considerato che quante
maggiori e specifiche sono le leggi, tanto più è
difficile conoscerle e rispettarle; mentre poche
leggi, chiare e semplici sono avvertite con maggiore
immediatezza dai loro destinatari, più facilmente
conosciute e rispettate. Ciò assume ancor più valore
atteso che, nel nostro caso, coloro che sarebbero
direttamente interessati dalla riforma dovrebbero
essere, generalmente, adolescenti e minorenni.
In secondo luogo, prevedendo una
disciplina speciale per gli atti di bullismo, si
corre il rischio che i bulli siano indotti a
sottovalutare le proprie condotte, considerandole
differenti rispetto a quelle che caratterizzano i
reati commessi dagli adulti o dai minorenni al di
fuori del contesto in cui si sviluppa il bullismo.
S’intende dire che se, per esempio, un bullo offende
la reputazione di un coetaneo oppure lo sottopone ad
atti di violenza deve essere consapevole di aver
commesso, rispettivamente, i reati di diffamazione e
lesioni, sostanzialmente in maniera analoga a quanto
avverrebbe se i fatti fossero commessi dagli adulti.
Al contrario, una disciplina legislativa creata
appositamente per i bulli sarebbe diseducativa, in
quanto renderebbe i loro comportamenti qualcosa di
diverso rispetto ai reati comuni contenuti nel
codice penale ed indurrebbe gli autori dei fatti ed
i loro familiari a considerare con maggiore
indulgenza i comportamenti vessatori, quasi fossero
delle semplici ragazzate.
Il termine bullismo deriva dalla parola inglese
bully che potremmo tradurre come gradasso,
spaccone. Esso consiste nel compimento da parte di
bambini e adolescenti, di atti vessatori e
persecutori nei confronti di coetanei. Non si tratta
di un fenomeno nuovo, ché, al contrario,
provocazioni e vessazioni di varia natura tra
adolescenti sono sempre esistite, ciò che
rappresenta una novità, al contrario, è la
particolare offensività degli episodi verificatisi
negli ultimi anni il che, come è noto, sta
determinando effetti molto gravi e preoccupanti.
Le principali peculiarità del bullismo sono:
l’azione rivolta a persone che appartengono alla
stessa fascia di età del bullo; l’intenzionalità di
destare timore e smarrimento nella vittima; la
capacità di porre la persona offesa in uno stato di
prostrazione che perdura ben oltre l’episodio
dannoso; la perpetuazione nel tempo del
comportamento vessatorio. Da ciò discende che non si
può configurare il bullismo quando sono commessi
atti di vandalismo come danneggiamento a cose o
animali, a meno che tali condotte abbiano uno scopo
intimidatorio su altri soggetti coetanei, né quando
i fatti siano diretti ad adulti, nel qual caso si
configureranno altre forme di devianza, ma non già
il bullismo.
Riguardo al parametro della ripetitività nel tempo
della condotta persecutoria, invece, può
configurarsi qualche eccezione. Così, ad esempio, un
comportamento particolarmente grave che pone il
ragazzo colpito dall’atto di bullismo in uno stato
di soggezione psicologica, nonostante sia un fatto
isolato, dovrebbe essere ugualmente ascritto al
fenomeno in questione.
Si è detto che il bullismo riguarda rapporti tra
pari. In realtà la parità è solo formale, poiché di
fatto il bullo, ponendo le sue vittime in uno stato
di prostrazione, determina una vera e propria
sudditanza.
Non può, pertanto, parlarsi di bullismo a fronte di
semplici litigi tra compagni quando tra di essi si
mantenga una situazione di parità.
Come si diceva, il fenomeno è in grande ascesa e sta
destando forte preoccupazione, poiché non è più
relegato ai quartieri periferici o a certe categorie
di ragazzi, ma coinvolge indistintamente tutti i
ceti sociali. Altro motivo di preoccupazione è
rappresentato dalla constatazione che gli atti
commessi sono di particolare gravità, accentuata
dall’uso delle nuove tecnologie che ha fatto coniare
il termine di cyberbullismo.
I recenti episodi di cronaca, infatti, hanno
dimostrato che il fenomeno del bullismo ha subito un
nuovo impulso a causa dell’utilizzo dei telefoni
cellulari dotati di video camera (in uso da parte di
quasi tutti i ragazzi) con i quali vengono riprese
le scene di soprusi e violenze perpetrati nei
confronti delle vittime e poi immessi nel circuito
telematico di internet. In tal modo il numero di
spettatori non è più relegato ai pochi compagni
presenti o ad un gruppo limitato, ma ottiene una
diffusione ampissima. Questa forma di bullismo è
definita cyberbullismo.
La ragione che spinge i bulli a dare pubblicità alle
loro condotte è da ritrovare sempre nel desiderio di
esaltare la propria forza, in quell’ipertrofia
dell’io così cieca che supera la paura di denunce e
della conseguente attribuzione di responsabilità. Al
contempo, la vittima viene ancor più umiliata dalla
consapevolezza che un numero indiscriminato di
persone potrà vedere le violenze subite.
I mezzi telematici, poi, sono utilizzati dai bulli
con lo scopo di minacciare le vittime, riprese in un
momento di intimità, che la loro vita privata
diventerà di dominio pubblico.
Il luogo in cui è più comune che avvengono fatti di
bullismo è la scuola, perché in essa i ragazzi
trascorrono il maggior numero di ore insieme e la
condivisione del loro tempo non è frutto di una
scelta, ma è determinata da altri fattori e da
motivi del tutto estranei alla loro volontà (stessa
età, stesso quartiere). Dunque questi ragazzi, che
si trovano a condividere lezioni e giornate
scolastiche, non si «scelgono» tra loro, a volte
manca qualsiasi affinità, per cui, al di fuori
dell’ambiente scolastico, possono non avere nulla da
condividere.
Tuttavia, la scuola può costituire soltanto
occasione di incontro e di conoscenza, mentre può
accadere che gli atti di bullismo vengano commessi
al di fuori di essa.
Anche all’interno di un quartiere, laddove
analogamente a quanto avviene a scuola ci si conosce
e si condivide lo stesso contesto sociale, possono
configurarsi episodi di bullismo soprattutto da
parte dei così detti «branchi» di giovani ai danni
dei ragazzi più deboli.
Si suole distinguere il fenomeno in questione in due
categorie: bullismo diretto e bullismo indiretto.
Nel primo caso, la vessazione è commessa
direttamente ai danni della vittima e consiste nelle
condotte più diverse già ricordate (minacce,
insulti, violenze di vario genere); nel secondo
caso, presso terzi vengono diffuse notizie
tendenziose sulla vittima al fine di emarginarla.
Questa condotta generalmente configura l’ipotesi del
delitto di diffamazione.
Il bullismo presuppone sempre la presenza di due
soggetti: il bullo e la vittima, ma nella maggior
parte dei casi le persone coinvolte sono di più.
Infatti, solitamente, i bulli agiscono in gruppo,
inoltre vi sono anche soggetti terzi che con la loro
presenza rafforzano il proposito del bullo e, come
si è già detto, generalmente costituiscono il motivo
principale per cui il bullo agisce. In altri
termini, gli atti di sopraffazione sono indotti allo
scopo di creare timore nei terzi, di apparire forte
e vincente, di ottenere un consenso che viene
estorto mediante il metus ingenerato negli
altri.
Nei casi infatti in cui gli autori delle azioni
offensive siano più di uno, vi è un soggetto leader
che si definisce bullo dominante. Nella maggior
parte dei caso si tratta di un ragazzo che ostenta
una grande sicurezza (in genere solo apparente),
irrequieto, che adopera la violenza quale sistema
per risolvere i problemi. Generalmente è corpulento,
gioisce dell’altrui sofferenza ed ha un bassissimo
rendimento scolastico.
Questo soggetto non agisce da solo, ma si serve di
altri compagni, i quali vengono definiti bulli
gregari. Si tratta di ragazzi che subiscono il
fascino della personalità del bullo dominante, essi
non ostentano neppure una qualche forma di
sicurezza, al contrario, spesso sono soggetti che
vivono la preadolescenza con disagio e che subiscono
la forte personalità del loro leader. Nella
maggioranza dei casi sono soggetti che aderiscono
agli atti di bullismo per evitare di diventare
anch’essi vittime. La loro condotta consiste
nell’informare il bullo riguardo alla vittima, alle
sue abitudini, ai suoi «punti deboli»; nel fare da
«palo», cioè nell’avvistare l’arrivo di persone o
altro pericolo incombente ed avvertire il loro
leader al fine di non fare scoprire le sue
malefatte; nel riprendere le scene di violenza con
il telefonino e nello svolgere tutte quelle attività
di «bassa manovalanza», non molto diversamente da
quanto avviene nelle dinamiche tra criminali adulti.
Gli atti di bullismo sono compiuti anche da ragazze,
le quali generalmente sono più propense alla
commissione di fatti di bullismo indiretto, ma non
mancano casi in cui le stesse adoperino la violenza
fisica su altre ragazze.
È utile che i bulli comprendano il disvalore dei
fatti commessi e non li considerino semplici
«ragazzate», ma si rendano
conto che questi comportamenti costituiscono reati.
Da diversi incontri tenutisi con i ragazzi, infatti,
è emerso che molti di essi non comprendevano la
gravità dei fattiva essi stessi compiuti. Soltanto
in alcuni casi si poteva far risalire tali
sentimenti ad un substrato familiare e sociale
insano (così per figli di soggetti appartenenti alla
malavita organizzata secondo i quali le minacce e le
manifestazioni di forza fisica sono espressione di
potere e personalità), per la maggior parte dei
casi, invece, si trattava di una carenza di
insegnamenti impartiti dalle famiglie. Pertanto,
l’educazione è fondamentale e non solo l’educazione
alla legalità, che pure assume rilievo, ma
un’educazione al rispetto dei valori etici e dei
sentimenti che precedono il rispetto della legge. I
reati menzionati, infatti, prima ancora di essere
degli illeciti contenuti nel codice penale, non
possono che essere avvertiti dalla coscienza civile
come dei comportamenti negativi il cui biasimo da
parte dei genitori e degli educatori costituisce un
dovere morale.
Inoltre, è necessario soffermare la nostra
attenzione sulle vittime degli atti di
bullismo che, generalmente, hanno determinate
caratteristiche.
Si tratta di ragazzi con qualche deficit o
handicap, di soggetti che appartengono a ceti
meno abbienti, di immigrati oppure di ragazzi
particolarmente sensibili, bravi a scuola, timidi ed
educati.
Tutte queste categorie che abbiamo illustrato,
potrebbero non avere nulla in comune tra loro, ma
non è così agli occhi di un adolescente che vuole
soggiogare gli altri e che crede nella cultura della
violenza. Per il bullo, infatti, il compagno
handicappato, quello timido o l’extracomunitario
sono persone che avverte profondamente diverse da
lui e che considera deboli e, dunque, le vittime
ideali di un atto di angheria.
Per concludere, è necessario un accenno anche ai
soggetti terzi, spettatori dei soprusi, coloro che,
con la loro presenza, inducono il bullo ad agire per
manifestare la sua forza presunta e la superiorità
sugli altri.
Si tratta di soggetti che hanno una forte dose di
responsabilità nei confronti degli atti di bullismo.
Spesso, infatti, manifestano una certa ilarità o
soddisfazione oppure restano indifferenti.
Probabilmente il loro atteggiamento è dettato dalla
paura di diventare anch’essi vittime, ma finiscono
per diventare quasi complici del bullo. In certi
casi divengono «concorrenti morali» e da semplici
spettatori si trasformano in bulli gregari. Si pensi
a coloro che, dinanzi ad una violenza commessa ai
danni di un compagno di classe, suggeriscano ai
bulli altri atti da commettere o che sorridendo ed
ostentando divertimento rendano più salda la volontà
prevaricatrice del bullo.
Gli spettatori hanno una duplice funzione: da un
lato, infatti, rafforzano il proposito offensivo del
bullo; dall’altro, riducono la vittima in uno stato
di prostrazione ulteriore, perché subire delle
angherie e delle violenze fisiche alla presenza di
terzi acuisce la ferita provocata dagli atti di
bullismo.
In caso di cyberbullismo, come si è detto,
gli spettatori diventano innumerevoli.
Tra tutti i soggetti interessati dal fenomeno questi
ultimi sono i più determinanti, poiché una loro
dissociazione esplicita dagli atti di bullismo, la
riprovazione, un atteggiamento di biasimo nei
confronti dei bulli, potrebbe ridurre enormemente il
fenomeno e sarebbe la dimostrazione che i valori
fondamentali di lealtà, coraggio, generosità e
solidarietà caratterizzano ancora i rapporti tra
ragazzi. I fatti di cronaca, invece, ci hanno
mostrato giovani che, disincantati ed inerti,
completamente indifferenti, assistevano alle
violenze subite da un compagno più fragile e
sensibile senza provare il bisogno di intervenire in
sua difesa.
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Devianza Minorile
Strumenti di tutela penale, civile ed amministrativa
- Un libro di Francesca Romana Arciuli -
Editore Giappichelli - Pagine 269 - Prezzo € 30 |